Agevolazioni
fiscali
Street
Children è una O.N.L.U.S. (Organizzazione non lucrativa di utilità
sociale) - il privato o l'impresa che effettuano una donazione non possono
decidere liberamente il trattamento fiscale di cui beneficiare. A seconda
della normativa applicata alla donazione, le agevolazioni previste sono
infatti differenti.
Tutte le
donazioni fatte a Street Children onlus sono deducibili e detraibili. E'
possibile scegliere se dedurre o detrarre l'importo
delle donazioni
*DETRAZIONI:
sono le somme che, una volta calcolate le imposte da pagare, si possono
sottrarre da queste, in modo da pagare di meno.
*DEDUZIONI: sono
le somme che si possono sottrarre dal reddito su cui poi si calcolano le
imposte. Le agevolazioni fiscali riportate non sono cumulabili tra loro!
E'
possibile quindi:
-
dedurre la donazione dal proprio reddito per un importo non
superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato, nella misura massima
di 70.000 euro annui (art.14,comma 1 del D.L. 35/05 convertito in legge n°80
del 14/05/2005).
- detrarre dall'imposta lorda il 19% dell'importo donato fino ad un
massimo di 2.065,83 euro (art.15,comma 1 lettera i-bis del D.P.R. 917/86).
IMPORTANTE
Per fruire di tutte le agevolazioni fiscali concesse dalla legge, è
necessario conservare la relativa attestazione di donazione, ovvero:
- l'estratto conto della carta di credito emessa dalla società gestore
- la ricevuta di versamento in caso di donazione con bollettino postale
- la nota contabile, o l'estratto conto bancario dove si evince il
bonifico o il RID
La
sola ricevuta rilasciata dall’Associazione relativa ai contributi in
contanti non è valida ai fini delle agevolazioni fiscali.
AGEVOLAZIONI
PER LE IMPRESE (tratto
dall'opuscolo dell'Agenzia delle Entrate sulle erogazioni liberali)
In
alternativa alla deducibilità prevista dal citato decreto sulla
competitività, n. 35 del 2005, le imprese
(imprenditori individuali,
società di persone, società di capitali, enti commerciali, eccetera), a
fronte di erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni
suddette possono dedurre dal reddito di impresa un importo non superiore a
2.065,83 euro o al 2% del reddito di impresa dichiarato.
Quando
si tratta di erogazioni liberali in favore delle popolazioni colpite da
eventi di calamità pubblica e
da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, è
prevista una duplice agevolazione a seconda che l’erogazione consista in
una somma di denaro o in una cessione di beni. Le erogazioni liberali in
denaro effettuate per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati e
enti individuati con appositi provvedimenti, sono deducibili, quali
componenti negative, dal reddito di impresa. Le cessioni gratuite di beni
non sono considerate destinate a finalità estranee all’esercizio
dell’impresa. Pertanto, non concorrono a formare il reddito come ricavi
o plusvalenze.
CESSIONI
GRATUITE DI BENI DELLE IMPRESE
Al
fine di incentivare le erogazioni in natura, è prevista una particolare
disciplina secondo la quale, ai fini delle imposte sui redditi, non si
considerano destinate a finalità estranee all’esercizio dell’impresa,
e quindi non concorrono a formare il reddito come ricavi o plusvalenze, le
seguenti cessioni in favore delle ONLUS:
-
cessione gratuita, e senza alcun limite, di derrate alimentari e prodotti
farmaceutici alla cui produzione o scambio è diretta l’attività
dell’impresa cedente. Si tratta di quei prodotti alimentari o
farmaceutici che vengono generalmente esclusi dal commercio per difetti di
confezionamento o altre cause che, comunque, non ne impediscono
l’utilizzo (ad esempio prodotti prossimi alla scadenza);
-
cessione gratuita anche di altri beni, diversi dai precedenti, a
condizione che:
A)
si tratti di beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta
l’attività dell’impresa;
B)
il costo specifico complessivo dei beni ceduti non sia superiore a
1.032,91 euro. Tale costo specifico,
vale
a dire il costo sostenuto dall’impresa per la realizzazione o
l’acquisto dei beni, concorre, peraltro, con eventuali erogazioni
liberali in denaro alla formazione del limite di deducibilità indicato
nel paragrafo precedente (fino a 2.065,83 euro o al 2% del reddito
d’impresa dichiarato).
Le
erogazioni liberali in natura devono
essere considerate in base al loro valore normale (prezzo di mercato
di beni della stessa specie o similari); il donatore, in aggiunta alla
documentazione attestante il valore normale (listini, tariffari, perizie,
eccetera), deve farsi rilasciare dal beneficiario una ricevuta con la
descrizione analitica e dettagliata dei beni erogati e l’indicazione dei
relativi valori.
Per
fruire delle agevolazioni sopra indicate tanto l’impresa cedente quanto
la ONLUS beneficiaria
devono
rispettare alcuni adempimenti (indicati in tabella).
| IMPRESA
CEDENTE |
ONLUS |
|
ha
l’obbligo di comunicare preventivamente al competente ufficio
delle Entrate, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, le
singole cessioni di beni (la comunicazione è esclusa nei casi
di beni facilmente deperibili e di modico valore)
deve
annotare nei registri IVA, o in apposito prospetto, quantità e
qualità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese
deve
conservare la dichiarazione rilasciata dalla ONLUS nei cui confronti
ha effettuato la cessione |
dichiarazione
da rilasciare all’impresa donante; in essa occorre attestare
l’impegno ad utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformità
alle finalità istituzionali e a realizzare l’effettivo utilizzo
diretto |
Si
ricorda, infine, che le cessioni gratuite di beni a favore delle ONLUS,
alla cui produzione e scambio è diretta l’attività dell’impresa,
sono considerate operazioni esenti da IVA.