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I Convenzione
ONU sui Diritti dell'Infanzia
II
Protocollo opzionale sul coinvolgimento dei minori nei conflitti armati
III
Protocollo opzionale sulla vendita di bambini, la prostituzione dei
bambini e la pornografia rappresentante bambini

I Convenzione
ONU sui Diritti dell'Infanzia
Articolo 1
Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni
essere umano avente un’età inferiore a diciott’anni, salvo se abbia
raggiunto prima lamaturità in virtù della legislazione applicabile.
Articolo 2
1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati
nella presente Convenzione e a garantirli a ogni fanciullo che dipende
dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione
di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione
politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine
nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro
incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza.
2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati
affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di
discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni
professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali
o dei suoi familiari.
Articolo 3
1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle
istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali,
delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo
deve essere una considerazione preminente.
2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la
protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei
diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua
responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti
legislativi e amministrativi appropriati.
3. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle
istituzioni, servizi e istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli
e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle autorità competenti in
particolare nell’ambito della sicurezza e della salute e per quanto
riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché
l’esistenza di un adeguato controllo.
Articolo 4
Gli Stati parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti
legislativi, amministrativi e altri, necessari per attuare i diritti
riconosciuti dalla presente Convenzione. Trattandosi di diritti economici, sociali e culturali
essi adottano tali provvedimenti entro i limiti delle risorse di cui
dispongono e, se del caso, nell’ambito della cooperazione
internazionale.
Articolo 5
Gli Stati parti rispettano la responsabilità, il diritto e il
dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o
della collettività, come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre
persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare a quest’ultimo,
in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità,
l’orientamento e i consigli adeguati all’esercizio dei diritti che gli
sono riconosciuti dalla presente Convenzione.
Articolo 6
1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto
inerente alla vita.
2. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la
sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.
Articolo 7
1. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua
nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e,
nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere
allevato da essi.
2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati
in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che
sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia,
in particolare nei casi in cui, se ciò non fosse fatto, il fanciullo
verrebbe a trovarsi apolide.
Articolo 8
1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del
fanciullo a preserva re la propria identità, ivi compresa la sua
nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come
riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.
2. Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi
costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti
devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua
identità sia ristabilita il più rapidamente possibile.
Articolo 9
1. Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato
dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità
competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi
di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria
nell’interesse preminente del fanciullo. Una decisione in questo senso può essere necessaria
in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattino o
trascurino il fanciullo, oppure se vivano separati e una decisione debba
essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo.
2. In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente articolo,
tutte le parti interessate devono avere la possibilità di partecipare
alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni.
3. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da
entrambi i genitori o da uno di essi di intrattenere regolarmente rapporti
personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario
all’interesse preminente del fanciullo.
4. Se la separazione è il risultato di provvedimenti adottati da
uno Stato parte, come la detenzione, l’imprigionamento, l’esilio,
l’espulsione o la morte (compresa la morte, quale che ne sia la causa, sopravvenuta durante
la detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo,
lo Stato parte fornisce dietro richiesta ai genitori, al fanciullo oppure,
se del caso, a un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali
concernenti il luogo dove si trovano il familiare o i familiari, a meno
che la divulgazione di tali informazioni possa mettere a repentaglio il
benessere del fanciullo. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti di
per sé conseguenze pregiudizievoli per la persona o per le persone
interessate.
Articolo 10
1. In conformità con l’obbligo che incombe agli Stati parti in
virtù del paragrafo 1 dell’Articolo 9, ogni domanda presentata da un
fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato parte o di
lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sarà considerata con
uno spirito positivo, con umanità e diligenza.
Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale
domanda non comporti conseguenze pregiudizievoli per gli autori della
domanda e per i loro familiari.
2. Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha
diritto a intrattenere rapporti personali e contatti diretti regolari con
entrambi i suoi genitori, salve circostanze eccezionali. A tal fine, e in conformità con
l’obbligo incombente agli Stati parti, in virtù del paragrafo 1
dell’Articolo9, gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo e
deisuoi genitori di abbandonare ogni paese, compreso il loro e di fare
ritorno nel proprio paese. Il diritto di abbandonare ogni paese può
essere regolamentato solo dalle limitazioni stabilite dalla legislazione, necessarie ai
fini della protezione della sicurezza interna, dell’ordine pubblico,
della salute o della moralità pubbliche, o dei diritti e delle libertà altrui, compatibili con gli altri
diritti riconosciuti nella presente Convenzione.
Articolo 11
1. Gli Stati parti adottano provvedimenti per impedire gli
spostamenti e i non-ritorni illeciti di fanciulli all’estero.
2. A tal fine, gli Stati parti favoriscono la conclusione di
accordi bilaterali o multilaterali oppure l’adesione ad accordi
esistenti.
Articolo 12
1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di
discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni
questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione
tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.
2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità
di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo
concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera
compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.
Articolo 13
1. Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo
diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare
informazioni e idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta,
stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo.
2. L’esercizio di questo diritto può essere regolamentato
unicamente dalle limitazioni stabilite dalla legge e che sono necessarie:
a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; oppure
b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell’ordine
pubblico, della salute o della moralità pubbliche.
Articolo 14
1. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà
di pensiero, di coscienza e di religione.
2. Gli Stati parti rispettano il diritto e il dovere dei genitori
oppure, se del caso, dei tutori legali, di guidare il fanciullo
nell’esercizio del summenzionato diritto in maniera che corrisponda allo
sviluppo delle sue capacità.
3. La libertà di manifestare la propria religione o convinzioni può
essere soggetta unicamente alle limitazioni prescritte dalla legge,
necessarie ai fini del mantenimento della sicurezza pubblica, dell’ordine pubblico,
della sanità e della moralità pubbliche, oppure delle libertà e diritti
fondamentali dell’uomo.
Articolo 15
1. Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà
di associazione e alla libertà di riunirsi pacificamente.
2. L’esercizio di tali diritti può essere oggetto unicamente
delle limitazioni
stabilite dalla legge, necessarie in una società democratica
nell’interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza o
dell’ordine pubblico, oppure per tutelare la sanità o la moralità
pubbliche, o i diritti e le libertà altrui.
Articolo 16
1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o
illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o
nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e
alla sua reputazione.
2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali
interferenze o tali affronti.
Articolo 17
Gli Stati parti riconoscono l’importanza della funzione
esercitata dai mass media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere
a una informazione e a materiali provenienti da fonti nazionali e
internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo
benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e
mentale.
A tal fine, gli Stati parti:
a) incoraggiano i mass media a divulgare informazioni e materiali
che hanno una utilità sociale e culturale per il fanciullo e
corrispondono allo spirito dell’Articolo 29;
b) incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di
produrre, di scambiare e di divulgare informazioni e materiali di questo
tipo provenienti da varie fonti culturali, nazionali e internazionali;
c) incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per
l’infanzia;
d) incoraggiano i mass media a tenere conto in particolar modo
delle esigenze linguistiche dei fanciulli autoctoni o appartenenti a un
gruppo minoritario;
e) favoriscono l’elaborazione di principi direttivi appropriati
destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che
nuocciono al suo benessere in considerazione delle disposizioni degli artt.
13 e 18.
Articolo 18
1. Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il
riconoscimento del principio secondo il quale entrambi i genitori hanno
una responsabilità comune per quanto riguarda l’educazione del fanciullo e il provvedere al
suo sviluppo.
La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo
sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso, ai suoi
tutori legali i quali devono essere guidati principalmente
dall’interesse preminente del fanciullo.
2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella
presente Convenzione, gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati ai
genitori e ai tutori legali nell’esercizio della responsabilità che
incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di
istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del
fanciullo.
3. Gli Stati parti adottano ogni appropriato provvedimento per
garantire ai fanciulli i cui genitori lavorano il diritto di beneficiare
dei servizi e degli istituti di assistenza all’infanzia, per i quali
essi abbiano i requisiti necessari.
Articolo 19
1. Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa,
amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni
forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di
maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto
il tempo in cui è affidato all’uno o all’altro, o a entrambi, i
genitori, al suo tutore legale (o tutori legali), oppure a ogni altra
persona che abbia il suo affidamento.
2. Le suddette misure di protezione comporteranno, in caso di
necessità, procedure efficaci per la creazione di programmi sociali
finalizzati a fornire l’appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato, nonché
per altre forme di prevenzione, e ai fini dell’individuazione, del
rapporto, dell’arbitrato, dell’inchiesta, della trattazione e dei
seguiti da dare ai casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra; esse
dovranno altresì includere, se necessario, procedure di intervento
giudiziario.
Articolo 20
1. Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente
privato del suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in
tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto a una protezione e ad aiuti
speciali dello Stato.
2. Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione
sostitutiva, in conformità con la loro legislazione nazionale.
3. Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi
per mezzo dell’affidamento familiare, della kafalah di diritto islamico,
dell’adozione o, in caso di necessità, del collocamento in adeguati
istituti per l’infanzia. Nell’effettuare una selezione tra queste
soluzioni si terrà debitamente conto della necessità di una certa
continuità nell’educazione del fanciullo, nonché della sua origine
etnica, religiosa, culturale e linguistica.
Articolo 21
Gli Stati parti che ammettono e/o autorizzano l’adozione si
accertano che l’interesse superiore del fanciullo sia la considerazione
fondamentale in materia e:
a) vigilano affinché l’adozione di un fanciullo sia autorizzata
solo dalle autorità competenti le quali verificano, in conformità con la
legge e con le procedure applicabili e in base a tutte le informazioni
affidabili relative al caso in esame, che l’adozione può essere
effettuata in considerazione della situazione del bambino in rapporto al
padre e alla madre, genitori e tutori legali e che, ove fosse necessario,
le persone interessate hanno dato il loro consenso all’adozione in
cognizione di causa, dopo aver acquisito i pareri necessari;
b) riconoscono che l’adozione all’estero può essere presa in
considerazione come un altro mezzo per garantire le cure necessarie al
fanciullo, qualora quest’ultimo non possa essere affidato a una famiglia affidataria o adottiva
oppure essere allevato in maniera adeguata nel paese d’origine;
c) vigilano, in caso di adozione all’estero, affinché il
fanciullo abbia il beneficio di garanzie e di norme equivalenti a quelle
esistenti per le adozioni nazionali;
d) adottano ogni adeguata misura per vigilare affinché, in caso di
adozione all’estero, il collocamento del fanciullo non diventi fonte di
profitto materiale indebito per le persone che ne sono responsabili;
e) perseguono le finalità del presente articolo stipulando accordi
o intese bilaterali o multilaterali a seconda dei casi, e si sforzano in
questo contesto di vigilare affinché le sistemazioni di fanciulli
all’estero siano effettuate dalle autorità o dagli organi competenti.
Articolo 22
1. Gli Stati parti adottano misure adeguate affinché il fanciullo
il quale cerca di ottenere lo statuto di rifugiato, oppure è considerato
come rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure del diritto
internazionale o nazionale applicabile, solo o accompagnato dal padre o
dalla madre o da ogni altra persona, possa beneficiare della protezione e
della assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei
diritti che gli sono riconosciuti della presente Convenzione e dagli altri
strumenti internazionali relativi ai diritti dell’uomo o di natura
umanitaria di cui detti Stati sono parti.
2. A tal fine, gli Stati parti collaborano, nelle forme giudicate
necessarie, a tutti gli sforzi compiuti dall’Organizzazione delle
Nazioni Unite e dalle altre organizzazioni intergovernative o non
governative competenti che collaborano con l’Organizzazione delle
Nazioni Unite, per proteggere e aiutare i fanciulli che si trovano in tale
situazione e per ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo
rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per
ricongiungerlo alla sua famiglia. Se il padre, la madre o ogni altro
familiare sono irreperibili, al fanciullo sarà concessa, secondo i
principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa protezione di
quella di ogni altro fanciullo definitivamente oppure temporaneamente
privato del suo ambiente familiare per qualunque motivo.
Articolo 23
1. Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o
fisicamente handicappati devono condurre una vita piena e decente, in
condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia e agevolino una
loro attiva partecipazione alla vita della comunità.
2. Gli Stati parti riconoscono il diritto dei fanciulli
handicappati di beneficiare di cure speciali e incoraggiano e
garantiscono, in considerazione delle risorse disponibili, la concessione, dietro richiesta, ai fanciulli
handicappati in possesso dei requisiti richiesti, e a coloro i quali ne
hanno la custodia, di un aiuto adeguato alle condizioni del fanciullo e
alla situazione dei suoi genitori o di coloro ai quali egli è affidato.
3. In considerazione delle particolari esigenze dei minori
handicappati, l’aiuto fornito in conformità con il paragrafo 2 del
presente articolo è gratuito ogni qualvolta ciò sia possibile, tenendo
conto delle risorse finanziarie dei loro genitori o di coloro ai quali il
minore è affidato. Tale aiuto è concepito in modo tale che i minori
handicappati abbiano effettivamente accesso alla educazione, alla
formazione, alle cure sanitarie, alla riabilitazione, alla preparazione al
lavoro e alle attività ricreative e possano beneficiare di questi servizi
in maniera atta a concretizzare la più completa integrazione sociale e il
loro sviluppo personale, anche nell’ambito culturale e spirituale.
4. In uno spirito di cooperazione internazionale, gli Stati parti
favoriscono lo scambio di informazioni pertinenti nel settore delle cure
sanitarie preventive e del trattamento medico, psicologico e funzionale
dei minori handicappati, anche mediante la divulgazione di informazioni
concernenti i metodi di riabilitazione e i servizi di formazione
professionale, nonché l’accesso a tali dati, in vista di consentire
agli Stati parti di migliorare le proprie capacità e competenze e di
allargare la loro esperienza in tali settori. A tal riguardo, si terrà
conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.
Articolo 24
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del
miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di
riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia
privato del diritto di avere accesso a tali servizi.
2. Gli Stati parti si sforzano di garantire l’attuazione
integrale del summenzionato diritto e in particolare adottano ogni
adeguato provvedimento per:
a) diminuire la mortalità tra i bambini lattanti e i fanciulli;
b) assicurare a tutti i minori l’assistenza medica e le cure
sanitarie necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo delle
cure sanitarie primarie;
c) lottare contro la malattia e la malnutrizione, anche
nell’ambito delle cure sanitarie primarie, in particolare mediante
l’utilizzazione di tecniche agevolmente disponibili e la fornitura di
alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenendo conto dei pericoli e dei
rischi di inquinamento dell’ambiente naturale;
d) garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali;
e) fare in modo che tutti i gruppi della società, in particolare i
genitori e i minori, ricevano informazioni sulla salute e sulla nutrizione
del minore, sui vantaggi dell’allattamento al seno, sull’igiene e
sulla salubrità dell’ambiente e sulla prevenzione degli incidenti e
beneficino di un aiuto che consenta loro di mettere in pratica tali
informazioni;
f) sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli ai genitori
e l’educazione e i servizi in materia di pianificazione familiare.
3. Gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire le
pratiche tra dizionali pregiudizievoli per la salute dei minori.
4. Gli Stati parti si impegnano a favorire e incoraggiare la
cooperazione internazionale in vista di ottenere gradualmente una completa
attuazione del diritto riconosciuto nel presente articolo. A tal fine
saranno tenute in particolare considerazione le necessità dei paesi in
via di sviluppo.
Articolo 25
Gli Stati parti riconoscono al fanciullo che è stato collocato
dalla autorità competente al fine di ricevere cure, una protezione oppure
una terapia fisica o mentale, il diritto a una verifica periodica di detta
terapia e di ogni altra circostanza relativa alla sua collocazione.
Articolo 26
1. Gli Stati parti riconoscono a ogni fanciullo il diritto di
beneficiare della sicurezza sociale, compresa la previdenza sociale, e
adottano le misure necessarie per garantire una completa attuazione di
questo diritto in conformità con la loro legislazione nazionale.
2. Le prestazioni, se necessarie, dovranno essere concesse in
considerazione delle risorse e della situazione del minore e delle persone
responsabili del suo mantenimento e tenendo conto di ogni altra
considerazione relativa a una domanda di prestazione effettuata dal
fanciullo o per suo conto.
Articolo 27
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo a un
livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico,
mentale, spirituale, morale e sociale.
2. Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l’affidamento
del fanciullo la responsabilità fondamentale di assicurare, entro i
limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi finanziari, le condizioni
di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo.
3. Gli Stati parti adottano adeguati provvedimenti, in
considerazione delle condizioni nazionali e compatibilmente con i loro
mezzi, per aiutare i genitori e altre persone aventi la custodia del
fanciullo ad attuare questo diritto e offrono, se del caso,
un’assistenza materiale e programmi di sostegno, in particolare per
quanto riguarda l’alimentazione, il vestiario e l’alloggio.
4. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento al fine di
garantire il mantenimento del fanciullo da parte dei suoi genitori o altre
persone aventi una responsabilità finanziaria nei suoi confronti, sul
loro territorio o all’estero. In particolare, per tener conto dei casi
in cui la persona che ha una responsabilità finanziaria nei confronti del
fanciullo vive in uno Stato diverso da quello del fanciullo, gli Stati
parti favoriscono l’adesione ad accordi internazionali oppure la
conclusione di tali accordi, nonché l’adozione di ogni altra intesa
appropriata.
Articolo 28
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo
all’educazione, e in particolare, al fine di garantire l’esercizio di
tale diritto in misura sempre maggiore e in base all’uguaglianza delle
possibilità:
a) rendono l’insegnamento primario obbligatorio e gratuito per
tutti;
b) incoraggiano l’organizzazione di varie forme di insegnamento
secondario sia generale che professionale, che saranno aperte e
accessibili a ogni fanciullo, e adottano misure adeguate come la gratuità
dell’insegnamento e l’offerta di una sovvenzione finanziaria in caso
di necessità;
c) garantiscono a tutti l’accesso all’insegnamento superiore
con ogni mezzo appropriato, in funzione delle capacità di ognuno;
d) fanno in modo che l’informazione e l’orientamento scolastico
e professionale siano aperte e accessibili a ogni fanciullo;
e) adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza
scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola.
2. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per
vigilare affinché la disciplina scolastica sia applicata in maniera
compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano e in
conformità con la presente Convenzione.
3. Gli Stati parti favoriscono e incoraggiano la cooperazione
internazionale nel settore dell’educazione, in vista soprattutto di
contribuire a eliminare l’ignoranza e l’analfabetismo nel mondo e
facilitare l’accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche e ai metodi
di insegnamento moderni. A tal fine, si tiene conto in particolare delle
necessità dei paesi in via di sviluppo.
Articolo 29
1. Gli Stati parti convengono che l’educazione del fanciullo deve
avere come finalità:
a) favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo
sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in
tutta la loro potenzialità;
b) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle
Nazioni Unite;
c) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della
sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il
rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui
può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua;
d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita
in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di
tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e
gruppi etnici, nazionali e religiosi e delle persone di origine autoctona;
e) sviluppare nel fanciullo il rispetto dell’ambiente naturale.
2. Nessuna disposizione del presente articolo o dell’Articolo28
sarà interpretata in maniera da nuocere alla libertà delle persone
fisiche o morali di creare e di dirigere istituzioni didattiche, a
condizione che i principi enunciati al paragrafo 1 del presente articolo
siano rispettati e che l’educazione impartita in tali istituzioni sia
conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.
Articolo 30
Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o
linguistiche oppure persone di origine autoctona, un fanciullo autoctono o
che appartiene a una di tali minoranze non può essere privato del diritto
di avere una propria vita culturale, di professare e di praticare la
propria religione o di far uso della propria lingua insieme agli altri
membri del suo gruppo.
Articolo 31
1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e
al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie
della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed
artistica.
2. Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del
fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale e artistica e
incoraggiano l’organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi
appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e
culturali.
Articolo 32
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere
protetto contro lo sfruttamento economico e di non essere costretto ad
alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio
la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico,
mentale, spirituale, morale o sociale.
2. Gli Stati parti adottano misure legislative, amministrative,
sociali ed educative per garantire l’applicazione del presente articolo.
A tal fine, e in considerazione delle disposizioni pertinenti degli altri strumenti internazionali,
gli Stati parti, in particolare:
a) stabiliscono un’età minima oppure età minime di ammissione
all’impiego;
b) prevedono un’adeguata regolamentazione degli orari di lavoro e
delle condizioni d’impiego;
c) prevedono pene o altre sanzioni appropriate per garantire
l’attuazione effettiva del presente articolo;
Articolo 33
Gli Stati parti adottano ogni adeguata misura, comprese misure
legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i
fanciulli contro l’uso illecito di stupefacenti e di sostanze
psicotrope, così come definite dalle Convenzioni internazionali
pertinenti e per impedire che siano utilizzati fanciulli per la produzione
e il traffico illecito di queste sostanze.
Articolo 34
Gli Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni
forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. A tal fine, gli
Stati adottano in particolare ogni adeguata misura a livello nazionale,
bilaterale e multilaterale per impedire: a) che dei fanciulli siano
incitati o costretti a dedicarsi a una attività sessuale illegale;
b) che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di
altre pratiche sessuali illegali;
c) che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di
spettacoli o di materiale a carattere pornografico.
Articolo 35
Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento a livello
nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento, la
vendita o la tratta di fanciulli per qualunque fine e sotto qualsiasi
forma.
Articolo 36
Gli Stati parti proteggono il fanciullo contro ogni altra forma di
sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto.
Articolo 37
Gli Stati parti vigilano affinché:
a) nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti. Né la pena capitale né
l’imprigionamento a vita senza possibilità di rilascio devono essere
decretati per reati commessi da persone di età inferiore a diciotto anni;
b) nessun fanciullo sia privato di libertà in maniera illegale o
arbitraria. L’arresto, la detenzione o l’imprigionamento di un
fanciullo devono essere effettuati in conformità con la legge, costituire
un provvedimento di ultima risorsa e avere la durata più breve possibile;
c) ogni fanciullo privato di libertà sia trattato con umanità e
con il rispetto dovuto alla dignità della persona umana e in maniera da
tener conto delle esigenze delle persone della sua età. In particolare,
ogni fanciullo privato di libertà sarà separato dagli adulti, a meno che
si ritenga preferibile di non farlo nell’interesse preminente del
fanciullo, ed egli avrà diritto di rimanere in contatto con la sua
famiglia per mezzo di corrispondenza e di visite, tranne che in
circostanze eccezionali;
d) i fanciulli privati di libertà abbiano diritto ad avere
rapidamente accesso a un’assistenza giuridica o a ogni altra assistenza
adeguata, nonché il diritto di contestare la legalità della loro
privazione di libertà dinanzi un Tribunale o altra autorità competente,
indipendente e imparziale, e una decisione sollecita sia adottata in
materia.
Articolo 38
1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare e a far rispettare le
regole del diritto umanitario internazionale loro applicabili in caso di
conflitto armato, e la cui protezione si estende ai fanciulli.
2. Gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico
per vigilare che le persone che non hanno raggiunto l’età di quindici
anni non partecipino direttamente alle ostilità.
3. Gli Stati parti si astengono dall’arruolare nelle loro forze
armate ogni persona che non ha raggiunto l’età di quindici anni. Nel
reclutare persone aventi più di quindici anni ma meno di diciotto anni,
gli Stati parti si sforzano di arruolare con precedenza i più anziani.
4. In conformità con l’obbligo che spetta loro in virtù del
diritto umanitario internazionale di proteggere la popolazione civile in
caso di conflitto armato, gli Stati parti adottano ogni misura possibile a
livello pratico affinché i fanciulli coinvolti in un conflitto armato
possano beneficiare di cure e di protezione.
Articolo 39
Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare
il recupero fisico e psicologico e il reinserimento sociale di ogni
fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di
maltrattamenti; di torture o di ogni altra forma di pene o di trattamenti
crudeli, inumani o degradanti, o di un conflitto armato. Tale recupero e
reinserimento devono svolgersi in condizioni tali da favorire la salute,
il rispetto della propria persona e la dignità del fanciullo.
Articolo 40
1. Gli Stati parti riconoscono a ogni fanciullo sospettato,
accusato o riconosciuto colpevole di reato penale il diritto a un
trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore
personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell’uomo e le
libertà fondamentali e che tenga conto della sua età nonché della
necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli
svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest’ultima.
2. A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni pertinenti degli
strumenti internazionali, gli Stati parti vigilano in particolare:
a) affinché nessun fanciullo sia sospettato, accusato o
riconosciuto colpevole di reato penale a causa di azioni o di omissioni
che non erano vietate dalla legislazione nazionale o internazionale nel
momento in cui furono commesse;
b) affinché ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale
abbia almeno diritto alle seguenti garanzie:
I - di essere ritenuto innocente fino a quando la sua colpevolezza
non sia stata legalmente stabilita;
II - di essere informato il prima possibile e direttamente, oppure,
se del caso, tramite i suoi genitori o rappresentanti legali, delle accuse
portate contro di lui, e di beneficiare di un’assistenza legale o di
ogni altra assistenza appropriata per la preparazione e la presentazione
della sua difesa;
III - che il suo caso sia giudicato senza indugio da un’autorità
o istanza giudiziaria competenti, indipendenti e imparziali per mezzo di
un procedimento equo ai sensi di legge in presenza del suo legale o di
altra assistenza appropriata, nonché in presenza dei suoi genitori o
rappresentanti legali a meno che ciò non sia ritenuto contrario
all’interesse preminente del fanciullo a causa in particolare della sua
età o della sua situazione;
IV - di non essere costretto a rendere testimonianza o dichiararsi
colpevole; di interrogare o far interrogare i testimoni a carico e di
ottenere la comparsa e l’interrogatorio dei testimoni a suo discarico a
condizioni di parità;
V - qualora venga riconosciuto che ha commesso reato penale, poter
ricorrere contro questa decisione e ogni altra misura decisa di
conseguenza dinanzi a un’autorità o istanza giudiziaria superiore
competente, indipendente e imparziale, in conformità con la legge;
VI - di essere assistito gratuitamente da un interprete se non
comprende o non parla la lingua utilizzata;
VII - che la sua vita privata sia pienamente rispettata in tutte le
fasi della procedura.
3. Gli Stati parti si sforzano di promuovere l’adozione di leggi,
di procedure, la costituzione di autorità e di istituzioni destinate
specificamente ai fanciulli sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli
di aver commesso reato, e in particolar modo:
a) di stabilire un’età minima al di sotto della quale si presume
che i fanciulli non abbiano la capacità di commettere reato;
b) di adottare provvedimenti ogni qualvolta ciò sia possibile e
auspicabile per trattare questi fanciulli senza ricorrere a procedure
giudiziarie rimanendo tuttavia inteso che i diritti dell’uomo e le
garanzie legali debbono essere integralmente rispettate.
4. Sarà prevista tutta una gamma di disposizioni concernenti in
particolar modo le cure, l’orientamento, la supervisione, i consigli, la
libertà condizionata, il collocamento in famiglia, i programmi di
formazione generale e professionale, nonché soluzioni alternative
all’assistenza istituzionale, in vista di assicurare ai fanciulli un
trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro
situazione che al reato.
Articolo 41
Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione pregiudica
disposizioni più propizie all’attuazione dei diritti del fanciullo che
possano figurare:
a) nella legislazione di uno Stato parte; oppure
b) nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.
Articolo 42
Gli Stati parti si impegnano a far largamente conoscere i principi
e le disposizioni della presente Convenzione, con mezzi attivi e adeguati
sia agli adulti che ai fanciulli.
Articolo 43
1. Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti
nell’esecuzione degli obblighi da essi contratti in base alla presente
Convenzione, è istituito un Comitato dei Diritti del Fanciullo che
adempie alle funzioni definite in appresso. 2. Il Comitato si compone di
dieci esperti di alta moralità e in possesso di una competenza
riconosciuta nel settore oggetto della presente Convenzione. I suoi membri
sono eletti dagli Stati parti tra i loro cittadini e partecipano a titolo
personale, secondo il criterio di un’equa ripartizione geografica e in
considerazione dei principali ordinamenti giuridici.
3. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una
lista di persone designate dagli Stati parti. Ciascuno Stato parte può
designare un candidato tra i suoi cittadini.
4. La prima elezione avrà luogo entro sei mesi a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente Convenzione. Successivamente si
svolgeranno elezioni ogni due anni. Almeno quattro mesi prima della data
di ogni elezione il Segretario generale dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite inviterà per iscritto gli Stati parti a proporre i loro
candidati entro un termine di due mesi. Quindi il Segretario generale
stabilirà l’elenco alfabetico dei candidati in tal modo designati, con
l’indicazione degli Stati parti che li hanno designati, e sottoporrà
tale elenco agli Stati parti alla presente Convenzione.
5. Le elezioni avranno luogo in occasione delle riunioni degli
Stati parti, convocate dal Segretario generale presso la Sede
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. In queste riunioni per le quali
il numero legale sarà rappresentato da due terzi degli Stati parti, i
candidati eletti al Comitato sono quelli che ottengono il maggior numero
di voti, nonché la maggioranza assoluta degli Stati parti presenti e
votanti.
6. I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Essi sono
rieleggibili se la loro candidatura è ripresentata. Il mandato di cinque
dei membri eletti nella prima elezione scade alla fine di un periodo di
due anni; i nomi di tali cinque membri saranno estratti a sorte dal
presidente della riunione immediatamente dopo la prima elezione.
7. In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato
oppure se, per qualsiasi altro motivo, un membro dichiara di non poter più
esercitare le sue funzioni in seno al Comitato, lo Stato parte che aveva
presentato la sua candidatura nomina un altro esperto tra i suoi cittadini
per coprire il seggio resosi vacante fino alla scadenza del mandato
corrispondente, sotto riserva dell’approvazione del Comitato.
8. Il Comitato adotta il suo regolamento interno.
9. Il Comitato elegge il suo Ufficio per un periodo di due anni.
10. Le riunioni del Comitato si svolgono normalmente presso la Sede
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, oppure in ogni altro luogo
appropriato determinato dal Comitato. Il Comitato si riunisce di regola
ogni anno. La durata delle sue sessioni è determinata e se necessario
modificata da una riunione degli Stati parti alla presente Convenzione,
sotto riserva dell’approvazione dell’Assemblea generale.
11. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni
Unite mette a disposizione del Comitato il personale e le strutture di cui
quest’ultimo necessita per adempiere con efficacia alle sue mansioni in
base alla presente Convenzione.
12. I membri del Comitato istituito in base alla presente
Convenzione ricevono, con l’approvazione dell’Assemblea generale,
emolumenti prelevati sulle risorse dell’Organizzazione delle Nazioni
Unite alle condizioni e secondo le modalità stabilite dall’Assemblea
generale.
Articolo 44
1. Gli Stati parti si impegnano a sottoporre al Comitato, tramite
il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, rapporti
sui provvedimenti che essi avranno adottato per dare effetto ai diritti
riconosciuti nella presente Convenzione e sui progressi realizzati per il
godimento di tali diritti:
a) entro due anni a decorrere dalla data dell’entrata in vigore
della presente Convenzione per gli Stati parti interessati;
b) in seguito, ogni cinque anni.
2. I rapporti compilati in applicazione del presente articolo
debbono se del caso indicare i fattori e le difficoltà che impediscono
agli Stati parti di adempiere
agli obblighi previsti nella presente Convenzione. Essi debbono
altresì contenere informazioni sufficienti a fornire al Comitato una
comprensione dettagliata dell’applicazione della Convenzione nel paese
in esame.
3. Gli Stati parti che hanno presentato al Comitato un rapporto
iniziale completo non sono tenuti a ripetere nei rapporti che
sottoporranno successivamente in conformità con il capoverso b) del
paragrafo 1 del presente articolo le informazioni di base in precedenza
fornite.
4. Il Comitato può chiedere agli Stati parti ogni informazione
complementare relativa all’applicazione della Convenzione.
5. Il Comitato sottopone ogni due anni all’Assemblea generale,
tramite il Consiglio Economico e Sociale, un rapporto sulle attività del
Comitato.
6. Gli Stati parti fanno in modo che i loro rapporti abbiano una
vasta diffusione nei loro paesi.
Articolo 45
Al fine di promuovere l’attuazione effettiva della Convenzione e
incoraggiare la cooperazione internazionale nel settore oggetto della
Convenzione:
a) le Istituzioni specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per
l’Infanzia e altri organi delle Nazioni Unite hanno diritto di farsi
rappresentare nell’esame dell’attuazione di quelle disposizioni della
presente Convenzione che rientrano nell’ambito del loro mandato. Il
Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle
Nazioni Unite per l’Infanzia e ogni altro organismo competente che
riterrà appropriato, a dare pareri specializzati sull’attuazione della
Convenzione in settori di competenza dei loro rispettivi mandati. Il
Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle
Nazioni Unite per l’Infanzia e altri organi delle Nazioni Unite a
sottoporgli rapporti sull’attuazione della Convenzione in settori che
rientrano nell’ambito delle loro attività;
b) il Comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle
Istituzioni Specializzate, al Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia e
agli altri organismi competenti ogni rapporto degli Stati parti contenente
una richiesta di consigli tecnici o di assistenza tecnica, o che indichi
una necessità in tal senso, accompagnato
da eventuali osservazioni e proposte del Comitato concernenti tale
richiesta o indicazione;
c) il Comitato può raccomandare all’Assemblea generale di
chiedere al Segretario generale di procedere, per conto del Comitato, a
studi su questioni specifiche attinenti ai diritti del fanciullo;
d) il Comitato può dare suggerimenti e raccomandazioni generali in
base alle informazioni ricevute in applicazione degli artt.44 e 45 della
presente Convenzione. Questi suggerimenti e raccomandazioni generali sono
trasmessi a ogni Stato parte interessato e sottoposti all’Assemblea
generale insieme a eventuali osservazioni degli Stati parti.
Articolo 46
La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.
Articolo 47
La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di
ratifica saranno depositati presso il Segretario generale
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo 48
La presente Convenzione rimarrà aperta all’adesione di ogni
Stato. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario
generale della Organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo 49
1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno
successivo alla data del deposito presso il Segretario generale
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di
ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente
Convenzione o che vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento
di ratifica o di adesione la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo
giorno successivo al deposito da parte di questo Stato del suo strumento
di ratifica o di adesione.
Articolo 50
1. Ogni Stato parte può proporre un emendamento e depositarne il
testo presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni
Unite. Il Segretario generale comunica quindi la proposta di emendamento
agli Stati parti, con la richiesta di far sapere se siano favorevoli a una
Conferenza degli Stati parti al fine dell’esame delle proposte e della
loro votazione. Se, entro quattro mesi a decorrere dalla data di questa
comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore di
tale Conferenza, il Segretario generale convoca la Conferenza sotto gli
auspici dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Ogni emendamento adottato da una maggioranza degli Stati parti
presenti e votanti alla Conferenza è sottoposto per approvazione
all’Assemblea generale.
2. Ogni emendamento adottato in conformità con le disposizioni del
paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore dopo essere stato
approvato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite e accettato da una
maggioranza di due terzi degli Stati parti.
3. Quando un emendamento entra in vigore esso ha valore
obbligatorio per gli Stati parti che lo hanno accettato, gli altri Stati
parti rimanendo vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione e
da tutti gli emendamenti precedenti da essi accettati.
Articolo 51
1. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite
riceverà e comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve che
saranno state formulate dagli Stati all’atto della ratifica o
dell’adesione.
2. Non sono autorizzate riserve incompatibili con l’oggetto e le
finalità della presente Convenzione.
3. Le riserve possono essere ritirate in ogni tempo per mezzo di
notifica indirizzata in tal senso al Segretario generale delle Nazioni
Unite il quale ne informerà quindi tutti gli Stati. Tale notifica avrà effetto alla
data in cui è ricevuta dal Segretario generale.
Articolo 52
Ogni Stato parte può denunciare la presente Convenzione per mezzo
di notifica scritta indirizzata al Segretario generale
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un
anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario
generale.
Articolo 53
Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite è
designato come depositario della presente Convenzione.
Articolo 54
L’originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua
araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede,
sarà depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite.

II
Protocollo opzionale sul coinvolgimento dei minori nei conflitti armati
Preambolo
Gli
Stati parti al presente Protocollo,
Incoraggiati
dal considerevole sostegno ottenuto dalla Convenzione relativa ai diritti
del fanciullo, che dimostra una volontà generalizzata di operare per la
promozione e la protezione dei diritti del fanciullo,
Ribadendo
che i diritti dei fanciulli devono essere specialmente protetti, e
lanciando un appello affinché la situazione dei bambini, indistintamente,
sia costantemente migliorata, affinché essi possano crescere ed essere
educati in condizioni di pace e di sicurezza,
Preoccupati
per gli effetti pregiudizievoli ed estesi dei conflitti armati sui
bambini, e per le ripercussioni a lungo termine che esse possono avere
sulla durata della pace, della sicurezza e dello sviluppo,
Condannando
il fatto che i fanciulli siano bersagli viventi in situazioni di conflitti
armati, nonché gli attacchi diretti a luoghi protetti dal diritto
internazionale, in particolare dove i bambini sono numerosi, come le
scuole e gli ospedali,
Prendendo
atto dell'adozione dello Statuto della Corte penale internazionale, che
include fra i crimini di guerra nei conflitti armati sia internazionali
che non internazionali, la chiamata di leva o l'arruolamento nelle forze
armate nazionali di bambini di età inferiore a 15 anni, o il fatto di
farli partecipare attivamente alle ostilità,
Considerando
di conseguenza che, per rafforzare ulteriormente i diritti riconosciuti
nella Convenzione relativa ai diritti del fanciullo, occorre accrescere la
protezione di questi ultimi rispetto a qualsiasi coinvolgimento in
conflitti armati,
Notando
che l'articolo primo della Convenzione relativa ai diritti del fanciullo
specifica che, ai sensi di detta Convenzione, per fanciullo si intende
ogni essere umano che non ha ancora compiuto 18 anni, a meno che egli non
divenga maggiorenne prima, in forza della legislazione che gli è
applicabile,
Convinti
che un Protocollo opzionale alla Convenzione che elevi l'età minima per
un eventuale arruolamento nelle forze armate e la partecipazione alle
ostilità, potrà contribuire con efficacia all'attuazione del principio
secondo il quale l'interesse del bambino deve costituire un criterio
predominante in tutte le azioni che lo concernono.
Notando
che la ventiseiesima Conferenza internazionale della Croce Rossa e della
Mezzaluna Rossa tenutasi nel dicembre 1995, ha raccomandato alle Parti al
conflitto di prendere tutte le misure possibili al fine di evitare che i
fanciulli di età inferiore a 18 anni prendano parte alle ostilità,
Rallegrandosi
per l'adozione all'unanimità, in giugno 1999, della Convenzione n.182
(1999) dell'OIL relativa al divieto delle peggiori forme di lavoro
minorile, ed ad una azione immediata in vista della loro eliminazione che
vieti fra l'altro il reclutamento forzato o obbligatorio di bambini da
utilizzare in conflitti armati,
Condannando
con profonda preoccupazione il reclutamento, l'addestramento e l'uso di
fanciulli per le ostilità, all'interno e al di là dei confini nazionali,
ad opera di gruppi armati diversi dalle forze armate di uno Stato, e
riconoscendo la responsabilità di coloro che arruolano, addestrano e
utilizzano bambini a tal fine,
Richiamando
l'obbligo di ciascuna parte ad un conflitto armato di attenersi alle
disposizioni del diritto internazionale umanitario,
Sottolineando
che il presente Protocollo non pregiudica gli scopi e i principi enunciati
nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare all'articolo 51, e le
norme pertinenti del diritto umanitario,
In
considerazione del fatto che sono indispensabili per la piena protezione
dei fanciulli, in particolare durante i conflitti armati e sotto
un'occupazione straniera, condizioni di pace e di sicurezza basate sul
rispetto integrale degli scopi e dei principi contenuti nella Carta delle
Nazioni Unite e sull'osservanza degli strumenti dei diritti dell'uomo
applicabili,
Riconoscendo
le particolari esigenze dei fanciulli i quali, in ragione della loro
situazione economica e sociale o del loro sesso, sono particolarmente
vulnerabili all'arruolamento o all'utilizzazione nelle ostilità in
violazione del presente Protocollo,
Consapevoli
altresì della necessità di tenere conto delle cause profonde,
economiche, sociali e politiche della partecipazione dei bambini ai
conflitti armati;
Convinti
della necessità di rafforzare la cooperazione internazionale per
garantire il riadattamento fisico e psico-sociale, e il reinserimento
sociale dei fanciulli che sono vittime di conflitti armati,
Incoraggiando
la partecipazione delle comunità, in particolare dei fanciulli e dei
bambini vittime, alla diffusione dell'informazione e ai programmi di
istruzione concernenti l'applicazione del presente Protocollo,
Hanno
concordato quanto segue:
Articolo
1
Gli
Stati parti adottano ogni misura possibile in pratica, per vigilare che i
membri delle loro forze armate di età inferiore a 18 anni non partecipano
direttamente alle ostilità.
Articolo
2
Gli
Stati parti vigilano affinché le persone di età inferiore a 18 anni non
siano oggetto di un arruolamento obbligatorio nelle loro forze armate.
Articolo
3
1. Gli Stati parti rilevano in anni l'età minima per
l'arruolamento volontario nelle loro forze armate nazionali, rispetto a
quello stabilità al paragrafo 3 dell'articolo 38 della Convenzione
relativa ai diritti del fanciullo, in considerazione dei principi iscritti
in detto articolo e riconoscendo che, in virtù della Convenzione, coloro
che non hanno compiuto 18 anni hanno diritto a una protezione speciale.
2. Ciascuno Stato parte deposita, al momento della ratifica del
presente Protocollo o dell'adesione a questo strumento una dichiarazione
vincolante, indicante l'età minima a decorrere dalla quale è autorizzato
l'arruolamento volontario nelle sue forze armate nazionali e descrive le
garanzie che ha previsto per vigilare affinché l'arruolamento non sia
contratto forzosamente o sotto costrizione.
3. Gli Stati parti che autorizzano l'arruolamento volontario nelle
loro forze armate nazionali prima di 18 anni instaurano garanzie che
assicurano almeno quanto segue: a) che tale arruolamento sia
effettivamente volontario; b) che tale arruolamento abbia luogo con il
consenso illuminato dei genitori o dei tutori legali dell'interessato; c)
che gli arruolati siano esaurientemente informati dei doveri inerenti al
servizio militare e nazionale; d) che essi forniscano una prova affidabile
della loro età prima di essere ammessi a detto servizio.
4. Ogni Stato parte può, in qualsiasi momento, rafforzare la sua
dichiarazione mediante una notifica a tal fine indirizzata al Segretario
generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che ne informa tutti gli
altri Stati parti. Questa notifica ha effetto alla data in cui è ricevuta
dal Segretario generale.
5. L'obbligo di rilevare l'età minima dell'arruolamento volontario
di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica agli istituti
scolastici posti sotto l'amministrazione o il controllo delle forze armate
degli Stati parti, in conformità agli articoli 28 e 29 della Convenzione
relativa ai diritti del fanciullo.
Articolo
4
1. I gruppi armati, distinti dalle forze armate di uno Stato, non
dovrebbero in alcuna circostanza arruolare né utilizzare nelle ostilità
effettivi aventi un'età inferiore a 18 anni.
2. Gli Stati parti prendono tutte le misure possibili in pratica
per impedire l'arruolamento e l'utilizzazione di queste persone, in
particolare provvedimenti a carattere giuridico per vietare e sanzionare
penalmente tali prassi.
3. L'applicazione del presente articolo del Protocollo non ha
effetto sullo statuto giuridico di qualsiasi parte a un conflitto armato.
Articolo
5
1. Nessuna norma del presente Protocollo può essere interpretata
nel senso di impedire l'applicazione di disposizioni della legislazione di
uno Stato parte, di strumenti internazionali e del diritto internazionale
umanitario, più favorevoli alla realizzazione dei diritti del fanciullo.
Articolo
6
1. Ciascuno Stato parte adotta tutte le misure - di natura
giuridica, amministrativa e di altra natura - richieste per assicurare
l'applicazione e l'effettiva osservanza delle norme del presente
Protocollo nei limiti della sua competenza.
2. Gli Stati parti s'impegnano a far ampiamente conoscere i
principi e le norme del presente Protocollo agli adulti come pure ai
fanciulli, grazie a mezzi appropriati.
3. Gli Stati parti adottano ogni misura praticamente possibile
affinché coloro i quali dipendono dalla loro competenza e sono arruolati
o utilizzati nelle ostilità, in violazione del presente Protocollo, siano
smobilitati o in qualsiasi altro modo liberati dagli obblighi militari. Se
del caso, gli Stati parti concedono a tali soggetti tutta l'assistenza
appropriata in vista del loro riadattamento fisico e psicologico e del
loro reinserimento sociale.
Articolo
7
1. Gli Stati parti cooperano all'applicazione del presente
Protocollo, in particolare in vista di prevenire qualsiasi attività
contraria a quest'ultimo, e di riadattare e di reinserire a livello
sociale le persone che sono vittime di atti contrari al presente
Protocollo, ivi compreso mediante la cooperazione tecnica e l'assistenza
finanziaria. Tale assistenza e tale cooperazione avverranno in
consultazione con gli Stati parti interessati e con le organizzazioni
internazionali competenti.
2. Gli Stati parti che sono in grado di farlo, forniscono tale
assistenza per mezzo di programmi multilaterali, bilaterali o di altra
natura già in corso di realizzazione, o, se del caso, nell'ambito di un
fondo di contributi volontari costituito in conformità alle regole
stabilite dall'Assemblea generale.
Articolo
8
1. Ciascuno Stato parte presenta, entro due anni a decorrere
dall'entrata in vigore del presente Protocollo, per quel che lo concerne,
un rapporto al Comitato dei diritti del fanciullo contenente informazioni
dettagliate sui provvedimenti che ha adottato per dare effetto alle
disposizioni del presente Protocollo, in particolare quelle relative alla
partecipazione e all'arruolamento.
2. Dopo la presentazione del rapporto dettagliato, ciascuno Stato
parte include nei rapporti che presenta al Comitato dei diritti del
fanciullo, in conformità all'articolo 44 della Convenzione, ogni
informazione integrativa relativa all'applicazione del presente
Protocollo. Gli altri Stati parti al Protocollo presentano un rapporto
ogni cinque anni.
3. Il Comitato dei diritti del fanciullo può chiedere agli Stati
parti informazioni integrative sull'applicazione del presente Protocollo.
Art
. 9
1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di ogni Stato che è
parte alla Convenzione o che l'ha firmata.
2. Il presente Protocollo è sottoposto a ratifica, ed è aperto
all'adesione di ogni Stato. Gli strumenti di ratifica o di adesione
saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite.
3. Il Segretario generale, nella sua qualità di depositario della
Convenzione e del Protocollo, informa tutti gli Stati parti della
Convenzione e tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione, riguardo
al deposito di ciascuna dichiarazione, ai sensi dell'articolo 13.
Articolo
10
1. Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data
di deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati che ratificherà il presente Protocollo
o vi aderirà dopo la sua entrata in vigore, il Protocollo entrerà in
vigore un mese dopo la data in cui questo Stato avrà depositato il
proprio suo strumento di ratifica o di adesione.
Articolo
11
1. Ogni Stato parte può, in qualsiasi momento, denunciare il
presente Protocollo mediante una notifica scritta indirizzata al
Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale ne
informa le altre parti alla Convenzione e tutti gli Stati che l'hanno
firmata. La denuncia ha effetto un anno dopo la data in cui la notifica è
stata ricevuta dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite. Tuttavia, se alla scadenza di tale termine di un anno, lo Stato
parte autore della denuncia è impegnato in un conflitto armato,
quest'ultima non avrà effetto prima della fine di questo conflitto.
2. Tale denuncia non libera lo Stato parte dai suoi obblighi ai
sensi del presente Protocollo in ragione di qualsiasi atto compiuto prima
della data in cui la denuncia ha effetto, né pregiudica in alcun modo il
prosieguo dell'esame di qualsiasi questione di cui il Comitato fosse stato
investito prima della data di entrata in vigore della denuncia.
Articolo
12
1. Ogni Stato parte può presentare una proposta di emendamento e
depositarne il testo presso il Segretario generale dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite. Quest'ultimo comunica la proposta di emendamento agli
Stati parti, con richiesta di fargli sapere se sono favorevoli alla
convocazione di una conferenza di Stati parti per esaminare tale proposta
di emendamento e metterla ai voti. Se entro i quattro mesi successivi alla
data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia
a favore della convocazione di detta conferenza, il Segretario generale
convoca la conferenza sotto l'egida dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite. Ogni emendamento adottato a maggioranza degli Stati parti presenti
e votanti alla conferenza, è sottoposto all'Assemblea generale per
approvazione.
2. Ogni emendamento adottato in conformità alle disposizioni del
paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore quando è stato
approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e accettato dalla
maggioranza di due terzi degli Stati parti.
3. Quando un emendamento entra in vigore, esso ha valenza
obbligatoria per gli Stati parti che lo hanno accettato, mentre gli altri
Stati parti rimangono vincolati dalle norme del presente Protocollo e da
ogni precedente emendamento da essi accettato.
Articolo
13
1. Il presente Protocollo, i cui testi in arabo, in cinese, in
francese, in inglese, in russo e in spagnolo fanno ugualmente fede, sarà
depositato presso gli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
trasmetterà una copia certificata conforme del presente Protocollo a
tutti gli Stati parti alla Convenzione e a tutti gli Stati che hanno
firmato la Convenzione.

III
Protocollo opzionale sulla vendita di bambini, la prostituzione dei
bambini e la pornografia rappresentante bambini
Preambolo
Gli
Stati parti al presente Protocollo
Considerando
che per progredire nella realizzazione degli scopi della Convenzione
relativa ai diritti del fanciullo e l'applicazione delle sue disposizioni,
in particolare dell'articolo primo, 11, 21, 32, 33, 34, 35 e 36, sarebbe
opportuno garantire che il bambino sia tutelato dalla vendita di bambini,
dalla prostituzione di bambini e dalla pornografia che inscena bambini,
Considerando
altresì che la Convenzione relativa ai diritti del fanciullo sancisce il
diritto del bambino di essere protetto dallo sfruttamento economico di non
essere costretto ad un lavoro comportante rischiante o suscettibile di
compromettere la sua istruzione, di nuocere alla sua salute o al suo
sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale,
Constatando
con viva preoccupazione che la tratta internazionale di bambini ai fini
della loro vendita, prostituzione e di pornografia inscenante bambini ha
assunto dimensioni considerevoli e crescenti,
Profondamente
preoccupati per la prassi diffusa e persistente del turismo sessuale alla
quale i bambini sono particolarmente esposti, nella misura in cui
favorisce direttamente la vendita di bambini, la prostituzione di bambini
e la pornografia inscenante bambini,
Consapevoli
che alcune categorie particolarmente vulnerabili, in particolare le
bambine, sono maggiormente esposte al rischio di sfruttamento sessuale e
che è recensito un sovrannumero anomalo di bambine fra le vittime dello
sfruttamento sessuale,
Preoccupati
per l'offerta crescente su Internet e su altri nuovi supporti tecnologici,
di materiale pornografico inscenante bambini e ricordando che nelle sue
conclusioni la Conferenza internazionale sulla lotta contro la pornografia
implicante bambini su Internet (Vienna 1999) ha in modo specifico
richiesto la penalizzazione a livello mondiale della produzione,
distribuzione, esportazione, importazione, trasmissione, possesso
internazionale e pubblicità di materiale pornografico, implicante bambini
e sottolineando la rilevanza di una cooperazione e di un partenariato più
stretti fra poteri pubblici e operatori di Internet,
Convinti
che l'eliminazione della vendita di bambini, della loro prostituzione e
della pornografia inscenante bambini, sarà agevolata dall'adozione di un
approccio globale che tenga conto dei fattori che contribuiscono a questi
fenomeni, in particolare sotto-sviluppo, povertà, disparità economiche,
ineguaglianza delle strutture socio-economiche, dissesto delle famiglie,
esodo rurale, discriminazione basata sul sesso, irresponsabile
comportamento sessuale degli adulti, prassi tradizionali pregiudizievoli,
conflitti armati e tratta dei bambini,
Ritenendo
la necessità di un'azione di sensibilizzazione del pubblico per ridurre
la domanda che è all'origine della vendita dei bambini, della loro
prostituzione e della pornografia pedofila, e che occorre rafforzare il
partenariato mondiale fra tutti i protagonisti e migliorare l'attuazione
della legge a livello nazionale,
Prendendo
nota delle norme degli strumenti giuridici internazionali pertinenti in
materia di protezione dei bambini, in particolare la Convenzione dell'Aja
sulla protezione dei bambini e la cooperazione in materia di adozioni
internazionali, la Convenzione dell'Aja sugli aspetti civili del rapimento
internazionale di bambini, la Convenzione dell'Aja relativa alla
competenza, alle leggi applicabili, al riconoscimento, all'esecuzione e
alla cooperazione in materia di patria potestà e di misure di protezione
dei bambini, e la Convenzione n. 182 dell'OIL, concernente l'interdizione
delle peggiori forme di lavoro dei bambini e l'azione immediata in vista
della loro eliminazione,
Incoraggiati
dal massiccio sostegno di cui gode la Convenzione relativa ai diritti del
fanciullo, che traduce l'esistenza di una volontà generalizzata di
promuovere e proteggere i diritti del fanciullo,
Considerando
che occorre attuare le norme del Programma d'azione per la prevenzione
della vendita di bambini, della prostituzione di bambini e della
pornografia inscenante bambini, nonché della Dichiarazione e del
Programma di azione adottati nel 1996 al Congresso mondiale contro lo
sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali tenutosi a Stoccolma
dal 27 al 31 agosto 1996, nonché le decisioni e raccomandazioni
pertinenti degli organismi internazionali interessati,
In
debita considerazione dell'importanza delle tradizioni e dei valori
culturali di ciascun popolo per la protezione del bambino e il suo
armonico sviluppo,
Hanno
concordato quanto segue:
Articolo
1
Gli
Stati parti vietano la vendita di bambini, la prostituzione di bambini e
la pornografia con bambini, in conformità alle norme del presente
Protocollo.
Articolo
2
Ai
fini del presente Protocollo:
1. per vendita di bambini si intende qualsiasi atto o transazioni
che comporta il trasferimento di un bambino, di qualsiasi persona o gruppo
di persone ad altra persona o ad altro gruppo dietro compenso o qualsiasi
altro vantaggio;
2. per prostituzione di bambini si intende il fatto di utilizzare
un bambino a fini di attività sessuali dietro compenso o qualsiasi altro
vantaggio;
3. per pornografia rappresentante bambini si intende qualsiasi
rappresentazione, con qualsiasi mezzo, di un bambino dedito ad attività
sessuali esplicite, concrete o simulate o qualsiasi rappresentazione degli
organi sessuali di un bambino a fini soprattutto sessuali.
Articolo
3
1. Ciascuno Stato parte vigila che, come minimo, i seguenti atti e
attività siano pienamente recepiti dal suo diritto penale, a prescindere
che tali reati siano commessi a livello interno o trans-nazionale da un
individuo o in modo organizzato: a) per quanto riguarda la vendita di
bambini di cui all'articolo 2: i) il fatto di offrire, consegnare o
accettare un bambino, a prescindere dal mezzo utilizzato per i seguenti
fini: a. sfruttare il bambino a fini sessuali;
2. b. trasferire gli organi del bambino a fini di lucro; c.
sottoporre il bambino ad un lavoro forzato; ii) il fatto di ottenere
indebitamente, in quanto intermediario, il consenso all'adozione di un
bambino in violazione degli strumenti giuridici internazionali relativi
all'adozione; b) il fatto di offrire, ottenere, procurare o fornire un
bambino a fini di prostituzione, quale definita all'articolo 2; c) il
fatto di produrre, distribuire, diffondere, importare, esportare, offrire,
vendere o detenere i summenzionati fini, materiale pornografico
rappresentante bambini, quale definito all'articolo 2.
3. Fatto salvo il diritto interno di uno Stato parte, le stesse
norme valgono in caso di tentata perpetrazione di uno qualsiasi di questi
atti, di complicità nel commetterlo o di partecipazione allo stesso.
4. Ogni Stato parte farà in modo che tali reati siano passibili di
pene adeguate in considerazione della loro gravità.
5. Fatte salve le norme del suo diritto interno, ogni Stato parte
prende, se del caso, i provvedimenti richiesti al fine di determinare la
responsabilità delle persone giuridiche per i reati di cui al paragrafo 1
del presente articolo. Secondo i principi giuridici dello Stato parte,
questa responsabilità può essere penale, civile o amministrativa.
6. Gli Stati parti prendono ogni provvedimento giuridico e
amministrativo adeguato per accertarsi che tutte le persone che
intervengono nell'adozione di un bambino agiscono in conformità alle
norme degli strumenti giuridici internazionali applicabili.
Articolo
4
1. Ogni Stato parte prende le misure necessarie per stabilire la
propria competenza al fine di giudicare i reati di cui al paragrafo 1
dell'Articolo 3, qualora tali reati siano stati commessi sul suo
territorio o a bordo di navi o di aeronavi immatricolate in detto Stato.
2. Ogni Stato parte può prendere le misure necessarie per
stabilire la propria competenza al fine di giudicare i reati di cui al
paragrafo 1 dell'Articolo 3, nei seguenti casi: a) quando il presunto
autore del reato è cittadino di detto Stato o a la sua residenza abituale
sul territorio di quest'ultimo; b) quando la vittima è cittadino di detto
Stato.
3. Ogni Stato parte prende altresì le misure necessarie per
stabilire la propria competenza la fine di giudicare i summenzionati reati
quando il presunto autore del reato è presente sul suo territorio, e lo
Stato non lo estrada verso un altro Stato parte per il motivo che il reato
è stato commesso da un suo cittadino.
4. Il presente Protocollo non esclude l'esercizio di alcuna
competenza penale in applicazione del diritto interno.
Articolo
5
1. I reati di cui al paragrafo 1 dell'Articolo 3 sono di diritto
inclusi in qualsiasi trattato di estradizione in vigore fra gli Stati
parti e sono altresì inclusi in qualsiasi trattato di estradizione
successivamente concluso fra di loro in conformità alle condizione
enunciate in detti trattati.
2. Se uno Stato parte, il quale subordina l'estradizione
all'esistenza di un trattato, è adito di una richiesta di estradizione ad
opera di un altro Stato parte con il quale non è vincolato da alcun
trattato di estradizione, esso può considerare il presente Protocollo
come base giuridica dell'estradizione per quanto riguarda tali reati.
L'estradizione è subordinata alle condizioni previste dal diritto dello
Stato richiesto.
3. Gli Stati parti che non subordinano l'estradizione all'esistenza
di un trattato, riconoscono tali reati come casi di estradizione fra di
loro, alle condizioni stabilite dal diritto dello Stato richiesto.
4. Fra Stati parti, tali reati sono considerati ai fini
dell'estradizione, come essendo stati commesse non solo sul luogo dove
stati perpetrati, ma anche sul territorio posto sotto la giurisdizione di
Stati tenuti a stabilire la loro competenza ai sensi dell'Articolo 4.
5. Se un a richiesta di estradizione viene presentato per via di un
reato di cui al paragrafo 1 dell'Articolo 3, e se lo Stato richiesto non
concede o non vuole concedere l'estradizione in ragione della nazionalità
dell'autore del reato, questo Stato adotta le misure richieste per adire
le sue autorità competenti in vista di un procedimento legale.
Articolo
6
1. Gli Stati parti si concedono reciprocamente la massima
assistenza in vista di qualsiasi inchiesta, procedura penale o procedura
di estradizione relativa a reati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 3,
ivi compreso per l'ottenimento degli elementi di prova di cui dispongono e
che sono necessari alla procedura.
2. Gli Stati parti adempiono ai loro obblighi in forza del
paragrafo 1 del presente articolo, in conformità ad ogni trattato o
accordo di assistenza giuridica eventualmente esistente fra di loro. In
mancanza di tale trattato o accordo, gli Stati parti si concedono
reciprocamente tale assistenza in conformità al loro diritto interno.
Articolo
7
Fatte
salve le norme del loro diritto interno, gli Stati parti:
1. prendono misure appropriate per consentire la confisca e il
sequestro, come opportuno: i) di beni come documenti, averi e altri mezzi
materiali utilizzati per commettere i reati di cui al presente Protocollo,
o per agevolarne la perpetrazione; ii) del prodotto di tali reati;
2. Danno attuazione alle richieste di confisca e di sequestro dei
beni o prodotti di cui al capoverso i) del paragrafo a) emanati da un
altro Stato parte;
3. Prendono provvedimenti in vista di chiudere temporaneamente o
definitivamente i locali utilizzati per commettere tali reati.
Articolo
8
1. Gli Stati parti adottano ad ogni stadio della procedura penale
le misure necessarie per proteggere i diritti e gli interessi dei bambini
che sono vittime delle pratiche proscritte dal presente Protocollo, in
particolare: a) riconoscendo la vulnerabilità delle vittime ed adattando
le procedure in modo da tenere debitamente conto dei loro particolari
bisogni, in particolare in quanto testimoni; b) informando le vittime
riguardo ai loro diritti, al loro ruolo e alla portata della procedura,
nonché alla programmazione e allo svolgimento della stessa, e circa la
decisione pronunciata per il loro caso; c) permettendo che, quando gli
interessi personali delle vittime sono stati coinvolti, le loro opinioni,
i loro bisogni o le loro preoccupazioni siano presentate ed esaminate
durante la procedura, in modo conforme alle regole di procedura del
diritto interno; d) fornendo alle vittime servizi di assistenza
appropriati, ad ogni stadio della procedura giudiziaria; e) proteggendo,
se del caso, la vita privata e l'identità delle vittime e adottando
misure conformi al diritto interno per prevenire la divulgazione di
qualsiasi informazione atta ad identificarle;
2. f) vigilando, se del caso, che le vittime e le loro famiglie e i
testimoni a carico siano al riparo da intimidazioni e rappresaglie; g)
evitando ogni indebito riguardo nel pronunciare la sentenza e
nell'esecuzione di ordinanze o decisioni che stabiliscono un indennizzo
per le vittime.
3. Gli Stati parti si accertano che nessuna incertezza relativa
all'età effettiva della vittima impedisca l'instaurazione di inchieste
penali, soprattutto di inchieste volte a determinare la loro età.
4. Gli Stati parti si accertano che nel modo di trattare le vittime
dei reati descritti nel presente Protocollo da parte dell'ordinamento
giudiziario penale, l'interesse superiore del bambino sia sempre il
criterio fondamentale.
5. Gli Stati parti adottano misure per impartire una formazione
appropriata, in particolare in ambito giuridico e psicologico, alle
persone che si occupano delle vittime dei reati di cui nel presente
Protocollo.
6. Se del caso, gli Stati parti si adoperano come necessario per
garantire la sicurezza e l'integrità delle persone e/o degli organismi di
prevenzione e/o di tutela e di riabilitazione delle vittime di tali reati.
7. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica il diritto
dell'accusato ad un processo equo o imparziale o è incompatibile con tale
diritto.
Art
. 9
1. Gli Stati parti adottano o rafforzano, applicano e divulgano
leggi, misure amministrative, politiche e programmi sociali per prevenire
i reati di cui nel presente Protocollo. Una particolare attenzione è
concessa alla protezione dei bambini maggiormente esposti alle prassi in
oggetto.
2. Con l'informazione mediante ogni mezzo appropriato, l'istruzione
e la formazione, gli Stati parti sensibilizzano il pubblico, ivi compresi
i bambini, riguardo alle misure atte a prevenire le prassi proscritte dal
presente Protocollo e i loro effetti nefasti. Adempiendo ai loro obblighi
in forza del presente articolo, gli Stati parti incoraggiano al
partecipazione della collettività e in particolare dei bambini e di
quelli che ne sono vittime, a tali programmi d'informazione, d'istruzione
e di formazione, anche a livello internazionale.
3. Gli Stati parti prendono tutte le misure concretamente possibili
per assicurare ogni adeguata assistenza alle vittime dei reati, di cui nel
presente Protocollo, in vista del loro completo reinserimento sociale e
del loro completo ristabilimento fisico e psicologico.
4. Gli Stati parti vigilano che tutti i bambini vittime dei reati
descritti nel Protocollo abbiano accesso a procedure che permettono loro
senza discriminazioni di richiedere alle persone giuridicamente
responsabili la riparazione del danno subito.
5. Gli Stati parti prendono misure appropriate per vietare in modo
efficace la produzione e la diffusione dei materiali che pubblicizzano le
prassi proscritte nel presente Protocollo.
Articolo
10
1. Gli Stati parti prendono tutte le misure necessarie per
rafforzare la cooperazione internazionale mediante accordi multilaterali,
regionali e bilaterali, aventi per oggetto di prevenire, identificare,
perseguire e punire i responsabili di atti connessi alla vendita di
bambini, alla prostituzione di bambini, alla pornografia e al turismo
pedofili, nonché di indagare su tali accordi. Gli Stati parti favoriscono
altresì la cooperazione e il coordinamento internazionale fra le loro
autorità, le organizzazioni non governative nazionali ed internazionali e
le organizzazioni internazionali.
2. Gli Stati parti incoraggiano la cooperazione internazionale per
facilitare il riadattamento fisico e psicologico dei bambini vittime, il
loro reinserimento sociale e il loro rimpatrio.
3. Gli Stati parti si adoperano in vista di rafforzare la
cooperazione internazionale per eliminare i principali fattori, quali in
particolare la povertà e il sotto-sviluppo che rendono i bambini
vulnerabili alla vendita, alla prostituzione, alla pornografia e al
turismo pedofili.
4. Gli Stati parti che sono in grado di farlo, forniscono un aiuto
finanziario, tecnico o di altro tipo nell'ambito dei programmi esistenti,
multilaterali, regionali, bilaterali o altri.
Articolo
11
Nessuna
delle norme del presente Protocollo pregiudica disposizioni maggiormente
favorevoli al conseguimento dei diritti del fanciullo che figurano:
1. nella legislazione di uno Stato parte:
2. nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.
Articolo
12
1. Ciascuno Stato parte sottopone, entro due anni a decorrere
dall'entrata in vigore del presente Protocollo nei suoi confronti, un
rapporto al Comitato dei diritti del fanciullo contenente informazione
particolareggiate sulle misure che ha adottato per dare attuazione alle
norme del Protocollo.
2. Dopo la presentazione del suo rapporto particolareggiato,
ciascuno Stato parte include nei rapporti che sottopone al Comitato dei
diritti del fanciullo, in conformità all'Articolo 44 della Convenzione,
tutte le nuove informazione relative all'applicazione del presente
Protocollo. Gli altri Stati parti al Protocollo sottopongono un rapporto
ogni cinque anni.
3. Il Comitato dei diritti del fanciullo può chiedere agli Stati
parti informazioni supplementari circa l'applicazione del presente
protocollo.
Articolo
13
1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di ogni Stato che è
parte alla Convenzione o che l'ha firmata.
2. Il presente Protocollo è sottoposto a ratifica, ed è aperto
all'adesione di ogni Stato che è parte alla convenzione o che l'ha
firmata. Gli strumenti di ratifica o di adesione saranno depositati presso
il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo
14
1. Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data
di deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno il presente
Protocollo o vi aderiranno dopo la sua entrata in vigore, il Protocollo
entrerà in vigore un mese dopo la data in cui questo Stato avrà
depositato il suo strumento di ratifica o di adesione.
Articolo
15
1. Ogni Stato parte può in qualsiasi momento denunciare il
presente Protocollo mediante una notifica scritta indirizzata al
Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale ne
informa le altre parti alla Convenzione e tutti gli Stati che l'hanno
firmata. La denuncia ha effetto un anno dopo la data in cui la notifica è
stata ricevuta dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite.
2. La denuncia non libera lo Stato parte che ne è autore dagli
obblighi che gli sono imposti dal Protocollo riguardo a qualsiasi reato
commesso prima della data in cui la denuncia ha effetto, né intralcia in
alcun modo il prosieguo dell'esame di qualsiasi questione di cui il
Comitato fosse già investito prima di tale data.
Articolo
16
1. Ogni Stato parte può presentare una proposta di emendamento e
depositare il testo presso il Segretario generale dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite. Quest'ultimo comunica la proposta di emendamento agli
Stati parti, domandando loro di fargli sapere se sono favorevoli alla
convocazione di una conferenza di Stati parti per esaminare tale proposta
di emendamento, e metterla ai voti. Se entro i quattro mesi successivi
alla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si
pronuncia a favore della convocazione di detta conferenza, il Segretario
generale convoca la conferenza sotto l'egida dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato a maggioranza dagli Stati parti
presenti e votanti alla conferenza, è sottoposto all'Assemblea generale
per approvazione.
2. Ogni emendamento adottato in conformità alle disposizioni del
paragrato 1 del presente articolo entra in vigore quando è stato
approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e accettato dalla
maggioranza di due terzi degli Stati parti.
3. Quando un emendamento entra in vigore esso ha valenza
obbligatoria per gli Stati parti che lo hanno accettato, mentre gli altri
Stati parti rimangono vincolati dalle norme del presente Protocollo e da
ogni emendamento precedente da essi accettato.
Articolo
17
1. Il presente Protocollo, i cui testi in arabo, in cinese, in
francese, in inglese, in russo e in spagnolo fanno ugualmente fede, sarà
depositato presso gli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
trasmetterà una copia certificata conforme del presente Protocollo a
tutti gli Stati parti alla Convenzione e a tutti gli Stati che l'hanno
firmata.
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